Che cos’è: la polizza Provvisoria per partecipazione a gare d’appalto consente la partecipazione alle gare di appalto di lavori, forniture, servizi e manutenzioni e garantisce la successiva sottoscrizione del contratto e l’osservanza degli obblighi in capo al Contraente in caso di aggiudicazione dell’appalto.
Per gli appalti di lavori, servizi e forniture, quindi, durante la fase di aggiudicazione dell'appalto, i concorrenti a norma dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 dovranno presentare in sede di offerta una cauzione pari al due per cento dell'importo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito; l'importo della stessa potrà essere ridotto all'1% in caso di possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Lo scopo di questa fideiussione è quello di evitare che per fatto riconducibile all'affidatario non si giunga alla sottoscrizione del contratto. Al momento della stipula del contratto si procederà al suo svincolo.
Durata: min. 180 giorni
Documenti per l’affidamento:
- C.C.I.A.A. Società;
- Documento di riconoscimento legale rappresentante;
- Ultimo bilancio della società depositato;
- Ultimo modello unico della società;
- Certificato ISO e SOA, se in possesso;
- DURC;
- Elenco lavori in corso.
Documenti per la richiesta di polizza:
- Bando di gara;
- Modulo di richiesta e/o caricamento in AWS.
Riferimenti normativi: Art. 75. D.Lgs. n. 163/2006 - Garanzie a corredo dell'offerta
(art. 30, co. 1, co. 2-bis, legge n. 109/1994; art. 8, co. 11-quater, legge n. 109/1994 come novellato dall'art. 24, Legge n. 62/2005; art. 100, D.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, Legge n. 62/2005).
Tempi per affidamento: 72 ore dalla ricezione della documentazione completa.
Come è noto, con la legge 210/2004 ed il successivo provvedimento di attuazione, D.Lgs 122/2005, è stato introdotto l’obbligo per le imprese edili e le società immobiliari di garantire, con speciali fidejussioni, gli acconti percepiti da persone fisiche nell’ambito dei contratti preliminari di compravendita. Parallelamente, è stato introdotto l’obbligo per il venditore di assicurare con polizza decennale postuma l’immobile oggetto di vendita.
La nuova legge 210/04 impone una serie di obblighi che condizioneranno la gestione delle imprese edili italiane; la normativa prevede infatti:
- L'obbligo di rilasciare una fideiussione per gli importi incassati a titolo di anticipo per l’acquisto dell’abitazione o di ristrutturazioni;
- L'obbligo di assicurare gli immobili contro vizi e difetti di costruzione per i dieci anni successivi alla costruzione con una polizza decennale postuma;
- La societa' A.C.Assicurative si mette a disposizione per fornire tutta la consulenza necessaria per la ricerca, predisposizione, sottoscrizione delle polizze necessarie.
Inviate una e-mail sarete contattati dalla responsabile che risponderà alle vostre domande
Fonte: Decreto legislativo 20 Giugno 2005 n°122
Quello che ci preme sottolineare fin dall’inizio è che non si tratta di un’assicurazione che interviene a pagare l’affitto al proprietario se questo non viene corrisposto dall'inquilino, ma bensì di una fideiussione, ovvero di una garanzia aggiuntiva alla solvibilità dell’inquilino che interviene laddove quest’ultimo si trovi in uno stato di morosità; una volta liquidato l’importo dovuto al proprietario, la compagnia non andrà a dare “una pacca sulle spalle” all’inquilino, ma farà tutto il possibile per recuperare i soldi anticipati al proprietario rivalendosi su di esso. È giusto che l’inquilino sappia che non sta firmando un contratto che si sostituisce a lui nel caso in cui non voglia più pagare l’affitto, ma semplicemente un’ulteriore garanzia di solvibilità sulla sua persona, affinché il proprietario non abbia remore nel concedergli il proprio appartamento attraverso un contratto di locazione.
La fideiussione prevede l’escussione a prima richiesta con un tempo di attesa pari a 30 giorni; vediamo cosa significa. Il termine “a prima richiesta” indica che la compagnia che ha rilasciato la garanzia non si può avvalere del diritto di recuperare in primis le spettanze non pagate dall’inquilino per poi liquidarle al proprietario, ma deve prima erogare a quest’ultimo ciò che è stato pattuito sul contratto per poi tentare di recuperare quanto possibile dal primo. Il periodo di 30 giorni prima nominato indica il lasso di tempo che trascorre dalla richiesta di liquidazione fatta dal proprietario all’escussione della somma dovuta.
È molto importante comprendere la procedura che il proprietario deve mettere in atto per ottenere l’escussione. Il proprietario, dal momento in cui l’inquilino non paga più l’affitto, deve avviare la pratica di sfratto (per questo motivo è molto importante che il proprietario stipuli la copertura di tutela legale).
Questa azione è importante per dare il cosiddetto requisito di data certa, ovvero la data presa in considerazione dalla compagnia come inizio dello stato di morosità da parte dell’inquilino. Sull’ingiunzione di sfratto verrà infatti riportata la mensilità con la quale l’inquilino ha iniziato ad essere inadempiente; da questa mensilità parte il conteggio dei canoni non corrisposti. La garanzia prevede il risarcimento al proprietario per un massimo di 12 mensilità arretrate.
Il Servizio Garanzia Affitto (a valere su convenzione con Confedilizia), consiste nel rilascio di una fideiussione al potenziale conduttore di un immobile a favore del proprietario dello stesso, che sostituisce il deposito cauzionale tradizionale costituito a tutela del locatore per il pagamento del canone e delle spese pattuite. Il servizio può essere rilasciato sia per immobili ad uso abitativo che ad uso diverso da quello abitativo.
Qualora il conduttore non sia correntista è obbligatoria l’apertura di un conto corrente, che non prevede costi ed è utilizzabile esclusivamente per gestire il Servizio di Garanzia Affitto.
Caratteristiche
Servizio di garanzia affitti (abitativa e non abitativa): caratteristiche: consiste nel rilascio di una fideiussione al potenziale conduttore di un immobile a favore del proprietario dello stesso associato a Confedilizia, che sostituisce il deposito cauzionale tradizionale costituito a tutela del locatore per il pagamento del canone e delle spese pattuite. Il servizio può essere rilasciato sia per immobili ad uso abitativo che ad uso diverso da quello abitativo.
Qualora il conduttore non sia correntista il pagamento della commissione annua avverrà per cassa alla scadenza di ogni annualità.
Che cos’è: La polizza C.A.R. (Contractor's all risks) è una copertura assicurativa per tutti i rischi di esecuzione da qualunque causa determinati e prevede anche una garanzia di responsabilità civile per i danni cagionati a terzi durante l'esecuzione delle opere.
L'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
Durata: fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
Documenti per la quotazione:
- Capitolato speciale d’appalto;
- Lettera di aggiudicazione d’appalto;
- Cronogramma dei lavori;
- Questionario compilato;
- C.C.I.A.A. Società;
- Documento di riconoscimento legale rappresentante.
Riferimenti normativi: Art. 129. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici (art. 30, commi 3, 4, 7-bis, legge n. 109/1994).
Tempi di quotazione: 24 ore dalla ricezione della documentazione completa.
Fidejussione di cui al Decreto LGS. 122 del 20/06/2005, caratteristiche:
Fideiussione che viene rilasciata nell'interesse di un costruttore edile a favore dell'acquirente di un immobile da costruire in qualità di persona fisica.
Tale impegno garantisce la restituzione delle somme e ogni altro eventuale corrispettivo riscosso dall'impresa costruttrice qualora la stessa incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2 del decreto legislativi 122 del 20/06/2005.
Che cos’è: La polizza Definitiva garantisce la buona esecuzione dell’appalto da parte dell’impresa aggiudicataria.
Il vincitore della gara d'appalto dovrà costituire una garanzia fideiussoria pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso è superiore al 20%, la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L'importo garantito può essere ridotto del 50% nel caso in cui l'Impresa sia in possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
E' previsto lo svincolo parziale della cauzione, che avviene in maniera progressiva in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto; lo svincolo è automatico ad ogni stato di avanzamento lavori, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito, senza che vi sia la necessità di un esplicito benestare da parte della stazione appaltante.
Durata: fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Documenti per l’affidamento:
- C.C.I.A.A. Società;
- Documento di riconoscimento legale rappresentante;
- Ultimo bilancio della società depositato;
- Ultimo modello unico della società;
- Certificato ISO e SOA, se in possesso;
- DURC;
- Elenco lavori in corso.
Documenti per la richiesta di polizza:
- Lettera di aggiudicazione;
- Modulo di richiesta e/o caricamento in AWS.
Riferimenti normativi: Art. 113. D.Lgs. n. 163/2006 - Cauzione definitiva.
Tempi di quotazione: 24 ore dalla ricezione della documentazione completa.